Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 7.
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).
Articolo 7.
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).
        1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».         1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

        «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà.».

        2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo

        2. Identico.

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comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».