Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; | |||||||
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni». | 1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà.».
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo
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